Si può essere Guide Alpine e insieme Accademici del Cai

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il commento di Giacomo Stefani (presidente CAAI) sulla modifica dell'art. 19 comma C dello statuto CAAI che sanciva l'incompatibilità assoluta tra l'essere appartenenti al Club Alpino Accademico Italiano e allo stesso tempo Guide Alpine.
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Da sinistra: Spiro Dalla Porta Xidias, Giancarlo Del Zotto, Alessandro Gogna
Alberto Rampini
Sabato 11 Ottobre si è svolto a Caprino Veronese il Convegno Nazionale del Club Alpino Accademico Italiano sul tema “La Libertà in Alpinismo”, argomento di grande attualità per i continui attacchi e limitazioni alla libera frequentazione della montagna. Ma per gli Accademici questa occasione è stata particolarmente importante anche perché al termine del Convegno si è tenuta l’Assemblea Generale con all’ordine del giorno la modifica di uno degli articoli più controversi del nostro statuto e cioè quello che sancisce una incompatibilità assoluta tra Accademici e Guide.

Questa incompatibilità giustificata formalmente dallo statuto del CAI fino a 3 anni fa, che vietava l’appartenenza contemporanea di un socio a 2 Sezioni Nazionali, appunto CAAI e AGAI, è stata rimossa dopo l’istituzione della 3a Sezione Nazionale e cioè il CNSAS per permettere a Guide ed Accademici di essere anche membri del Soccorso Alpino.

Ma vi è sempre stata una forma più complessa di incompatibilità: storica, per l’origine del CAAI nato 110 anni fa come Alpinismo senza Guida e, direi, etico-filosofica, per una tradizione centenaria legata anche allo spirito dell’Accademico che è quello di salire le montagne con tutte le motivazioni possibili, ma non quella di averne un ritorno economico.

Caduta l’incompatibilità formale è rimasta l’altra, ma nelle valutazioni del Consiglio Generale del CAAI che ha proposto la modifica, c’è stata la convinzione che alcuni aspetti dell’altra stessero cambiando. Oggi assistiamo a cambiamenti epocali e le convinzioni granitiche di ieri si sgretolano con incredibile rapidità, portandoci a scelte e decisioni individuali e collettive impensabili poco prima. Una volta la Guida era una scelta di vita legata all’ambiente di origine (i valligiani di molte rinomate località montane sono figli e padri di Guide) e tramandata nel tempo, oppure una scelta di professionismo tout court che permetteva a chi la faceva di ricavare il massimo dalla frequentazione della montagna, quindi non solo accompagnare i clienti, ma poter svolgere tutte le attività economiche connesse al mondo montano.

Oggi ci sono giovani che fanno dell’Alpinismo Accademico di altissimo livello e diventano guide perché non trovano lavoro ed allora pensano di applicare la loro capacità ad una attività che gli permetta di vivere, senza rinunciare al piacere di salire le montagne. Se li vediamo però nella completezza della loro attività alpinistica, non disdegnano di salire vie nuove, di fare ascensioni con amici, non per guadagnare ma per il piacere e la soddisfazione di farlo, e molti di loro, ancorché guide, partecipano attivamente ai nostri Convegni.

La modifica del regolamento, approvata con circa il 70% dei voti a favore (era necessaria la maggioranza dei 2/3) permette al socio Accademico che diventa Guida di rimanere a tutti gli effetti socio purchè lo richieda espressamente. Ci è sembrato indispensabile mettere questa condizione perché, crediamo, serve ad esprimere la volontà del socio di continuare a praticare, quando possibile, un alpinismo “Accademico” , pur nell’ambito di una attività lavorativa affine per caratteristiche. Questa modifica non è quindi una porta d’ingresso per le Guide, ma è un modo per tenere vicini dei soci che vivono ancora momenti di alpinismo accademico e possono ancora dare il loro contributo.

Il Consiglio è consapevole che questa modifica ha turbato molti Accademici che volevano si mantenesse una netta distinzione, morale e di fatto, tra Accademico e Guida, e non è stato facile prendere la decisione di proporre la modifica all’Assemblea dei Soci. Ma è bene ricordare che ideali ed etica dell’ Accademico non vengono minimamente toccati, e restano il nostro carattere distintivo. Qualcuno dice che i soci fondatori di 110 anni fa si rivolteranno nella tomba...io non credo, anche perché oggi si parla da parte di tutti della necessità di cambiare la costituzione italiana e nessuno immagina che i padri costituenti si rigireranno nella tomba per questo. Comprendere i cambiamenti dei tempi facendo in modo di non esserne travolti, ma senza stravolgere la propria identità è un dovere di tutti ed è con questo spirito che il Consiglio Generale ha proposto e l’Assemblea Generale dei soci ha ratificato la modifica dello statuto del CAAI.

Giacomo Stefani
Presidente Generale Club Alpino Accademico Italiano

Art. 19 del regolamento del CAAI, comma C. - PRIMA DELLA MODIFICA
c) è causa della cessazione della qualità di socio per incompatibilità il conseguimento della qualifica di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina e, in ogni caso, l’esercizio dell’attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno. Le decisioni sull’incompatibilità spettano al Consiglio Generale. Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione e incompatibilità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del C.A.A.I. entro 60 giorni dalla data della comunicazione all’interessato. La cessazione dell’appartenenza al C.A.A.I. comporta la cessazione della qualità di socio ordinario di diritto del C.A.I. Qualora la cessazione della qualità di socio del C.A.A.I. sia dovuta al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, l’interessato conserva il diritto a partecipare ai convegni e a ricevere l’Annuario, ed è pertanto iscritto in apposito elenco.


Art. 19 del regolamento del CAAI, comma C - DOPO LA MODIFICA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA
c) è causa di cessazione della qualità di socio per incompatibilità il conseguimento della qualifica di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina e, in ogni caso, l’esercizio dell’attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno. La cessazione di cui sopra non è applicabile nel caso in cui l’interessato faccia richiesta al Consiglio Generale di mantenere la qualità di socio.
Le decisioni sull’incompatibilità spettano al Consiglio Generale. Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione e incompatibilità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del C.A.A.I. entro 60 giorni dalla data della comunicazione all’interessato. Qualora la cessazione della qualità di socio del C.A.A.I. sia dovuta al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, l’interessato che non intenda chiedere al Consiglio Generale di mantenere tale qualità, conserva comunque il diritto a partecipare ai convegni e a ricevere l’Annuario, ed è pertanto iscritto in apposito elenco.


http://www.clubalpinoaccademico.it



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