Sicurezza sport invernali: nuova normativa della Regione Piemonte
Il Collegio Guide Alpine del Piemonte informa che la Regione Piemonte, con la Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, ha varato una nuova normativa in materia di sicurezza per chi pratica gli sport invernali.
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Freeride in Piemonte
Filippo Livorno
Una delle norme della nuova disciplina regionale in attuazione della normativa nazionale vigente (L. 24 dicembre 2003, n.363) riguarda l'obbligo di essere dotati di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (es. Arva) nonché di pala e sonda, per chi pratica lo sci fuori pista e lo sci alpinismo in Piemonte, pena una sanzione amministrativa fino a 250 euro.
Va notato che la normativa nazionale all'art. 17 della Legge n.363 prescrive per chi pratica lo “sci-alpinismo” l'obbligo “di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso” laddove “per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Sembra chiaro dunque che in Piemonte, in virtù della nuova norma regionale, da ora tale obbligo valga per legge ogni qualvolta si praticano lo “sci alpinismo” o il “freeride”.
Di seguito pubblichiamo il breve comunicato stampa del Collegio delle Guide Alpine, aggiungendo che la sicurezza non ha assolutamente prezzo e che l'uso di questi strumenti dovrebbe fare ormai parte del DNA di chi affronta la montagna nella sua veste invernale. A prescindere se sia in Piemonte o altrove.
Nuova legge: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
Il 14 gennaio 2009, il Consiglio regionale del Piemonte ha varato una legge, la n° 2 del 26 gennaio, che reca specifiche norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.
La legge principalmente pone precise norme sull'individuazione, la gestione, la tenuta e la sicurezza di tutte le aree attrezzate per lo sci. Si va dalla definizione delle stesse nei piani regolatori fino alle specifiche per la delimitazione delle piste. Sono poi chiarite le responsabilità dei gestori ovvero gli ambiti dove i gestori non hanno responsabilità.
Vi sono inoltre norme sulle attività al di fuori delle aree sciabili controllate ovvero: sci fuori pista e sci alpinismo, per lo svolgimento dei quali, tra le altre cose è previsto l'obbligo di indossare l'Arva e di avere pala e sonda.
Art. 30. Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Sci fuori pista)
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Il testo completo della legge è stato pubblicato sul supplemento n° 1 del Bollettino Regionale n° 4: leggi il testo completo
Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2004
LEGGE 24 dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Testo completo della Legge n.363/2003
Va notato che la normativa nazionale all'art. 17 della Legge n.363 prescrive per chi pratica lo “sci-alpinismo” l'obbligo “di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso” laddove “per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Sembra chiaro dunque che in Piemonte, in virtù della nuova norma regionale, da ora tale obbligo valga per legge ogni qualvolta si praticano lo “sci alpinismo” o il “freeride”.
Di seguito pubblichiamo il breve comunicato stampa del Collegio delle Guide Alpine, aggiungendo che la sicurezza non ha assolutamente prezzo e che l'uso di questi strumenti dovrebbe fare ormai parte del DNA di chi affronta la montagna nella sua veste invernale. A prescindere se sia in Piemonte o altrove.
Nuova legge: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
Il 14 gennaio 2009, il Consiglio regionale del Piemonte ha varato una legge, la n° 2 del 26 gennaio, che reca specifiche norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.
La legge principalmente pone precise norme sull'individuazione, la gestione, la tenuta e la sicurezza di tutte le aree attrezzate per lo sci. Si va dalla definizione delle stesse nei piani regolatori fino alle specifiche per la delimitazione delle piste. Sono poi chiarite le responsabilità dei gestori ovvero gli ambiti dove i gestori non hanno responsabilità.
Vi sono inoltre norme sulle attività al di fuori delle aree sciabili controllate ovvero: sci fuori pista e sci alpinismo, per lo svolgimento dei quali, tra le altre cose è previsto l'obbligo di indossare l'Arva e di avere pala e sonda.
Art. 30. Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Sci fuori pista)
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Il testo completo della legge è stato pubblicato sul supplemento n° 1 del Bollettino Regionale n° 4: leggi il testo completo
Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2004
LEGGE 24 dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Testo completo della Legge n.363/2003
Note:
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